Descrizione
Dal 1° gennaio 2020 è in vigore l'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 - art. 1 commi da 739 a 783.
Con delibera del Consiglio Comunale n. 47 in data 17/12/2025 sono state confermate (stesse aliquote anno 2025) le aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU) come segue:
· 0,6% aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di lusso (categorie catastali A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze, per le quali è altresì prevista la detrazione nella misura di euro 200,00= (duecento/00),
· 0,1% aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993n. 557 convertito con modificazioni dalla Legge 133/1994,
· 1,06% aliquota per i terreni agricoli,
· 1,06% aliquota per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, con riserva allo Stato pari allo 0,76%,
· 1,06% aliquota ordinaria per immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 dell’articolo 1 Legge 160/20219,
· considerare come abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
I codici tributo da utilizzare per il versamento dell’IMU con modello F24 sono:
ü 3912: IMU - abitazione principale IMMOBILI DI LUSSO (solo categorie catastali A/1 - A/8 –A/9) e relative pertinenze;
ü 3914: IMU - terreni agricoli;
ü 3916: IMU - aree fabbricabili;
ü 3918: IMU - altri fabbricati (diversi dalla categoria catastale D);
ü 3925: IMU - immobili cat. “D” produttivi - quota Stato;
ü 3930: IMU - immobili cat. “D” produttivi - quota Comune.
Scadenze per il versamento dell’IMU anno 2026:
ACCONTO: entro il 16 GIUGNO 2026
SALDO: entro il 16 DICEMBRE 2026
RATA UNICA: entro il 16 GIUGNO 2026
SI RICORDA CHE NULLA È DOVUTO DAI SOLI POSSESSORI DI IMMOBILE ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (1 SOLA UNITA’ PER CIASCUNA CATEGORIA C/6; C/7; C/2).
Il versamento NON va effettuato se l’imposta dovuta per l’intero anno da ciascun contribuente è inferiore o uguale ad euro 12,00=. Per il conteggio dell’imposta e la stampa del modello F24 è possibile utilizzare il programma di calcolo cliccando il seguente indirizzo (cliccare premendo il tasto Ctrl): https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=C208
N.B.: TASI non dovuta in quanto abolita dall’anno 2020.
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Ultimo aggiornamento: 18 maggio 2026, 15:56